Art. 103

Riservatezza

In vigore dal 17 dic 2013
Riservatezza 1.   Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento. A tali informazioni si applicano le norme di cui all' del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. 2.   Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.
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