Art. 101

Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione in relazione al calcolo e all'applicazione delle sanzioni amministrative 1.   Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell': a) che definiscono una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità di cui all' tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria; b) che stabiliscono le condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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