Art. 28

Sistema di allarme e di monitoraggio

In vigore dal 17 dic 2013
Sistema di allarme e di monitoraggio Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all' non sia superato, la Commissione adotta un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA. A tal fine, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
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Sistema di allarme e di monitoraggio (Art. 28 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo