Art. 16

Massimale di bilancio

In vigore dal 17 dic 2013
Massimale di bilancio 1.   Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013. 2.   Qualora il diritto dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o aumenti, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati nel diritto dell'Unione.
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