Art. 29

Tasso di cambio di riferimento

In vigore dal 17 dic 2013
Tasso di cambio di riferimento 1.   Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa. 2.   Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardino gli stanziamenti relativi alle misure di cui all', paragrafo 1, lettera a), la Commissione utilizza: a) il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio finanziario precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso; b) il tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno 20 giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio, in previsione per l'esercizio restante.
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