Art. 94

Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

In vigore dal 17 dic 2013
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.
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Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (Art. 94 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo