Art. 74

Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni

In vigore dal 17 dic 2013
Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni 1.   In conformità dell', gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco. 2.   Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari. 3.   Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). 4.   In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilità si applica l'.
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