Art. 63

Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

In vigore dal 17 dic 2013
Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative 1.   Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013 non sono assegnati o sono revocati. 2.   Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli . Ciò lascia impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli da 91 a 101 del titolo VI. 3.   Fatto salvo l', paragrafo 3, gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche di cui al paragrafo 1 o alle sanzioni di cui al paragrafo 2 sono integralmente recuperati. 4.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell' che stabiliscono le condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti: a) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1; b) il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative (Art. 63 Regolamento (UE) 2013/1306) — Testo vigente | Portale Normativo