Art. 62

Competenze della Commissione in materia di controlli

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze della Commissione in materia di controlli 1.   Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilità sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità dell', che stabiliscano, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali e in particolare a quelle definite dal regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo e, in particolare: a) norme sui controlli amministrativi e i controlli in loco che gli Stati membri sono tenuti a realizzare per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione; b) norme sul livello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilità di ridurli di cui all', paragrafo 5; c) norme e metodi applicabili alla notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati; d) le autorità competenti dell'esecuzione dei controlli di conformità, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si devono applicare i controlli medesimi; e) per la canapa di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013, disposizioni sulle misure di controllo specifiche e sui metodi di determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo; f) per il cotone di cui all' del regolamento (UE) n. 1307/2013, un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute; g) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli; h) i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, come previsto all', paragrafo 6; i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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