Art. 56

Disposizioni specifiche per il FEASR

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni specifiche per il FEASR Ove siano rilevate irregolarità o negligenze nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR. Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.
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