Art. 57
Poteri della Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri della Commissione
1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità dell', gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
a)
le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;
b)
la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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