Art. 55

Disposizioni specifiche per il FEAGA

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni specifiche per il FEAGA Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo. All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.
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