Art. 65
Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 17 dic 2013
Sospensione dei pagamenti agli Stati membri in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Nei casi in cui il regolamento (UE) n. 1308/2013 faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro un termine predeterminato, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro tale termine o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione può sospendere i pagamenti mensili di cui all' a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere è correlato alle spese per le misure di mercato per le quali l'informazione richiesta non è stata presentata, non è stata presentata nei termini oppure non è corretta.
2. Per rispettare il principio di proporzionalità nell'applicazione del paragrafo 1, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell' riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate riguardanti la procedura e altre disposizioni di natura pratica per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 3.
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