Art. 67

Ambito di applicazione e termini usati

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione e termini usati 1.   In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato"). 2.   Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell', paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all', paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto. 3.   Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalità di cui al titolo VI. 4.   Ai fini del presente capo si intende per: a)   "parcella agricola": una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri; b)   "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno è versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013, misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dove il sostegno è versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), dove il sostegno è versato per ettaro.
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