Art. 35

Versamento del prefinanziamento

In vigore dal 17 dic 2013
Versamento del prefinanziamento 1.   Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue: a) nel 2014: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE; b) nel 2015: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 TFUE; c) nel 2016: l'1 % dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione. Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione. 2.   Alla Commissione è rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata effettuata alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale. 3.   Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa. 4.   La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata secondo la procedura di cui all' del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo