Art. 34

Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale 1.   Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all' sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione. 2.   Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale. Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo