Art. 34
Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale
1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all' sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.
Al raggiungimento del massimale del 95 % gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
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