Art. 32

Partecipazione finanziaria del FEASR

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione finanziaria del FEASR La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1306:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo