Art. 32 · Partecipazione finanziaria del FEASR

Art. 32

Partecipazione finanziaria del FEASR

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione finanziaria del FEASR La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dal diritto dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
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