Art. 12
Principio e ambito d'applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Principio e ambito d'applicazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione del terreno e dell'azienda ("sistema di consulenza aziendale"). Tale sistema di consulenza è gestito da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.
2. Il sistema di consulenza aziendale contempla come minimo:
a)
gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
b)
le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all', paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)
misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d)
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l', paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e)
i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l' del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all' della direttiva 2009/128/CE.
3. Il sistema di consulenza aziendale può inoltre contemplare in particolare:
a)
la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
b)
la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
c)
i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all', paragrafo 3, e all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
d)
le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
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