Art. 40

Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

In vigore dal 17 dic 2013
Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia 1.   Può essere concesso un sostegno agli agricoltori ammissibili al beneficio di pagamenti diretti nazionali integrativi ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 1307/2013. Le condizioni stabilite da tale articolo si applicano anche al sostegno da concedere in virtù del presente articolo. 2.   Il sostegno concesso a un agricoltore per gli anni 2014, 2015 e 2016 non supera la differenza tra: a) il livello dei pagamenti diretti applicabile in Croazia nell'anno considerato in conformità all' del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché b) il 45 % del livello corrispondente dei pagamenti diretti applicato a decorrere dal 2022. 3.   Il contributo dell'Unione al sostegno concesso in virtù del presente articolo in Croazia negli anni 2014, 2015 e 2016 non supera il 20 % della dotazione totale annua del FEASR per tale paese. 4.   Il tasso del contributo del FEASR ai pagamenti diretti integrativi non supera l'80 %.
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