Art. 42

Gruppi di azione locale LEADER

In vigore dal 17 dic 2013
Gruppi di azione locale LEADER 1.   Oltre ai compiti menzionati all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. 2.   I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1305:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo