Art. 42
Gruppi di azione locale LEADER
In vigore dal 17 dic 2013
Gruppi di azione locale LEADER
1. Oltre ai compiti menzionati all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore.
2. I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.
Storico versioni
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