Art. 42 · Gruppi di azione locale LEADER

Art. 42

Gruppi di azione locale LEADER

In vigore dal 17 dic 2013
Gruppi di azione locale LEADER 1.   Oltre ai compiti menzionati all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall'autorità di gestione e/o dall'organismo pagatore. 2.   I gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.
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