Art. 39
Strumento di stabilizzazione del reddito
In vigore dal 17 dic 2013
Strumento di stabilizzazione del reddito
1. Il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
2. Possono beneficiare del sostegno i fondi di mutualizzazione che:
a)
sono riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'ordinamento nazionale;
b)
praticano una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
c)
applicano norme chiare per l'attribuzione della responsabilità debitoria.
3. Gli Stati membri definiscono le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, in particolare, per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi e la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione. Gli Stati membri provvedono affinché i fondi prevedano sanzioni in caso di negligenza da parte dell'agricoltore.
4. I contributi finanziari di cui all', paragrafo 1, lettera c), possono coprire soltanto:
a)
le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;
b)
gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi. Il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.
5. Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato I.
Storico versioni
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