Art. 144
Criteri per le rettifiche finanziarie
In vigore dal 17 dic 2013
Criteri per le rettifiche finanziarie
1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell', qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
a)
vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
b)
lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell' anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
c)
le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.
2. Nel decidere una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.
3. Ove si basi su relazioni di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae le proprie conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell', paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell', paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.
4. In conformità dell', paragrafo 7, qualora la Commissione, sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del programma operativo per i fondi o dell'ultima relazione di attuazione annuale per il FEAMP, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione.
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi a norma dell' la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate.
7. Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere basi specifiche per le correzioni finanziarie della Commissione connesse alla non conformità con le norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate per quanto riguarda la natura, la gravità, la durata e la reiterazione della non conformità.
Storico versioni
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