Art. 95
Addizionalità
In vigore dal 17 dic 2013
Addizionalità
1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato X, si applicano le seguenti definizioni:
1) "formazione lorda di capitale fisso": tutte le acquisizioni effettuate da produttori residenti, al netto delle cessioni, di capitale fisso durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali, quali definite nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (37);
2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
3) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza;
4) "spese strutturali pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche.
2. Il sostegno dei fondi destinato all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.
3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, mediamente almeno pari, su base annua, al livello di riferimento stabilito nell'accordo di partenariato.
Nello stabilire il livello di riferimento di cui al primo comma, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, e dell'evoluzione di altri indicatori di investimento pubblico. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei fondi rispetto al periodo 2007-2013.
4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate coprono almeno il 15 % della popolazione complessiva.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono almeno il 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale.
Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate coprono più del 15 % e meno del 65 % della popolazione totale, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate in ogni fase del processo di verifica.
5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, è effettuata al momento della presentazione dell'accordo di partenariato (la "verifica ex ante"), nel 2018 (la "verifica intermedia") e nel 2022 (la "verifica ex post").
Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato X, punto 2.
6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, stabilito nell'accordo di partenariato conformemente all'allegato X, in relazione al grado di non conformità, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria con l'adozione di una decisione mediante un atto di esecuzione. Per determinare se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato X, punto 3.
7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.
Storico versioni
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