Art. 93

Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni

In vigore dal 17 dic 2013
Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni 1.   Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione dell'accordo di partenariato, o, in circostanze debitamente motivate, al momento dell'assegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione ovvero nel contesto di una revisione globale dell'accordo di partenariato, di trasferire fino al 3 % dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.
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Non trasferibilità delle risorse tra categorie di regioni (Art. 93 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo