Art. 85
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere le spese che violano il diritto applicabile dal finanziamento dell'Unione.
2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a)
la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto;
b)
la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto.
3. Nel decidere una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. La Commissione tiene aggiornato il Parlamento europeo sulle decisioni adottate per l'applicazione delle rettifiche finanziarie.
4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo.
Storico versioni
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