Art. 84
Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione
In vigore dal 17 dic 2013
Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione
Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell', paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1303:oj#art-84