Art. 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.   Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell', paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 2.   Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.
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Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri (Art. 59 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo