Art. 58

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.   Su iniziativa della Commissione, i fondi SIE possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Le misure di cui al primo comma possono essere attuate direttamente dalla Commissione o indirettamente da entità e persone diverse dagli Stati membri conformemente all' del regolamento finanziario. Le misure di cui al primo comma possono comprendere in particolare: a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI; b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi SIE; c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi SIE e alla relazione sulla coesione; d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi SIE, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa; e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi SIE, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI; f) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi; g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione; h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione; i) azioni relative all'audit; j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI; k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all' e le loro organizzazioni ombrello; l) misure per individuare, stabilire le priorità e attuare riforme strutturali e amministrative come reazione alle sfide economiche e sociali in atto negli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1. Per ottenere una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico di grandi e più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione ai sensi del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi del presente regolamento. 2.   Ogni anno la Commissione definisce i suoi piani relativi ai tipi di azioni connesse alle misure di cui al paragrafo 1, quando è previsto un contributo dai fondi SIE, mediante atti di esecuzione.
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Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (Art. 58 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo