Art. 57

Valutazione ex post

In vigore dal 17 dic 2013
Valutazione ex post 1.   Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri in stretta cooperazione con la Commissione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei fondi SIE e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli obiettivi definiti in tale strategia dell'Unione e conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun fondo. 2.   Le valutazioni ex post sono completate entro il 31 dicembre 2024. 3.   La valutazione ex post dei programmi dedicati di cui all', paragrafo 4, primo comma, lettera b), è effettuata dalla Commissione e completata entro il 31 dicembre 2019. 4.   Per ciascun Fondo strutturale e di investimento europeo, la Commissione elabora, entro il 31 dicembre 2025, un rapporto di sintesi che delinea le principali conclusioni delle valutazioni ex post.
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Valutazione ex post (Art. 57 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo