Art. 59 · Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Art. 59

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2013
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri 1.   Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i fondi SIE per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. I fondi SIE possono anche essere utilizzati per sostenere azioni tese a rafforzare la capacità dei partner interessati a norma dell', paragrafo 3, lettera e), e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra tali partner. Le azioni di cui al presente paragrafo possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 2.   Le norme specifiche di ciascun fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun fondo SIE.
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