Art. 84 · Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

Art. 84

Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione

In vigore dal 17 dic 2013
Termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell', paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.
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