Art. 143

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2013
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri 1.   Spetta in primo luogo agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. 2.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. 3.   Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo il paragrafo 4. 4.   Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per operazioni oggetto di rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per operazioni interessate da tale irregolarità sistemica. 5.   Le norme specifiche di ciascun fondo per il FEAMP possono stabilire basi specifiche per rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri legate al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, che devono essere proporzionate, vista la natura, la gravità, la durata e la ricorrenza della mancata conformità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-143

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri (Art. 143 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo