Art. 16
Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
In vigore dal 17 dic 2013
Indicatori per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
1. Sono utilizzati indicatori comuni di output, quali definiti nell'allegato del presente regolamento, indicatori di risultato specifici per programma e, se del caso, indicatori di output specifici per programma conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all', paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti ii) e iv), e lettera c), punti ii) e iv), del presente regolamento.
2. Per quanto concerne gli indicatori di output comuni e specifici per programma, si considerano valori di partenza pari a zero. Sono fissati per il 2023 i valori obiettivo quantificati cumulativi per tali indicatori.
3. Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici per programma che si riferiscono a priorità di investimento, il valore di partenza è determinato sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2023. Gli obiettivi possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'elenco degli indicatori comuni di output di cui all'allegato, al fine di effettuare adeguamenti, ove ciò sia giustificato in un'ottica di efficace valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione dei programmi.
Storico versioni
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