Art. 27

Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

In vigore dal 17 dic 2013
Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi 1.   Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo di sottoconti nazionali. 2.   L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario capofila tutti gli importi indebitamente versati. 3.   Se il beneficiario capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri beneficiari, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha sede il beneficiario, ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita dal programma di cooperazione.
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Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi (Art. 27 Regolamento (UE) 2013/1299) — Testo vigente | Portale Normativo