Art. 26

Condizioni di attuazione per la partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 17 dic 2013
Condizioni di attuazione per la partecipazione di paesi terzi Le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'IPA II o dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, sono definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Le condizioni di attuazione del programma sono coerenti con le norme della politica di coesione dell'Unione.
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