Art. 8

Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione

In vigore dal 17 dic 2013
Contenuto, adozione e modifica dei programmi di cooperazione 1.   Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Fatto salvo l'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013, un asse prioritario corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli del presente regolamento. Ove opportuno e al fine di ottenere un impatto e un'efficacia maggiori attraverso un approccio integrato e coerente dal punto di vista tematico alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, un asse prioritario può, in casi debitamente giustificati, combinare una o più priorità di investimento complementari di diversi obiettivi tematici allo scopo di ricavare il massimo contributo a detto asse prioritario. 2.   Un programma di cooperazione contribuisce alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale definendo altresì: a) la motivazione per la scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità d'investimento e dotazioni finanziarie, tenuto conto del Quadro strategico comune di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 1303/2013, sulla base di un'analisi delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma nel suo complesso, nonché della strategia scelta di conseguenza, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere e tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante eseguita a norma dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) per ciascun asse prioritario diverso dall'assistenza tecnica: i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti; ii) per rafforzare l'orientamento ai risultati della programmazione, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di base e un valore target, se del caso, quantificati conformemente all'; iii) una descrizione del tipo ed esempi di azioni da sostenere nel quadro di ciascuna priorità d'investimento e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i), inclusi i principi guida per la selezione delle operazioni e, se del caso, l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici target dell'intervento, dei tipi di beneficiari nonché dell'uso programmato degli strumenti finanziari e dei grandi progetti; iv) gli indicatori di output comuni e specifici, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiranno ai risultati, conformemente all', per ciascuna priorità di investimento; v) l'individuazione delle fasi di attuazione e degli indicatori finanziari e di output e, se del caso, degli indicatori di risultato, da usare quali target intermedi e target finali per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'allegato II del medesimo regolamento; vi) se del caso, una sintesi dell'uso pianificato dell'assistenza tecnica comprendente, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi e dei beneficiari e, ove necessario, le azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa delle pertinenti parti interessate di partecipare all'attuazione dei programmi; vii) le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate; c) per ciascun asse prioritario concernente l'assistenza tecnica: i) gli obiettivi specifici; ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, se obiettivamente giustificato alla luce del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente all'; iii) una descrizione delle azioni da sostenere e la previsione del loro contributo agli obiettivi specifici di cui al punto i); iv) gli indicatori di output che si prevede contribuiranno al conseguimento dei risultati; v) le corrispondenti categorie di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione e una ripartizione indicativa delle risorse programmate; Il punto ii) non si applica qualora il contributo dell'Unione all'asse o agli assi prioritari concernenti l'assistenza tecnica in un programma di cooperazione non superi i 15 000 000 EUR; d) un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante): i) una tabella che specifica, a norma delle disposizioni in materia di tassi di cofinanziamento di cui agli articoli 60, 120 e 121 del regolamento (UE) n. 1303/2013, per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR; ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Per gli assi prioritari che combinano le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici, la tabella specifica l'importo della dotazione finanziaria complessiva e quello del cofinanziamento nazionale per ciascuno degli obiettivi tematici corrispondenti. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre eventuali contributi dei paesi terzi partecipanti al programma nonché la partecipazione prevista da parte della BEI; e) un elenco dei grandi progetti la cui attuazione è prevista durante il periodo di programmazione. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti la nomenclatura di cui al primo comma, lettera b), punto vii), e lettera c), punto v). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303 / 2013. 3.   Tenuto conto del suo contenuto e dei suoi obiettivi, un programma di cooperazione descrive l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, anche in relazione alle aree di cui all'articolo 174, paragrafo 3, TFUE, con riguardo agli accordi di partenariato degli Stati membri partecipanti e indicando in che modo tale programma di cooperazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi del suo programma e dei risultati attesi, specificando, ove opportuno, quanto segue: a) l'approccio all'uso di strumenti per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e i principi per l'individuazione delle aree in cui sarà attuato; b) i principi per l'individuazione delle aree urbane in cui dovranno attuarsi le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e gli stanziamenti indicativi per il sostegno del FESR a tali azioni; c) l'approccio all'uso dello strumento per l'investimento territoriale integrato di cui all' nei casi che non rientrano tra quelli contemplati alla lettera b) e la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario; d) se gli Stati membri e le regioni partecipano a strategie macroregionali e a strategie concernenti i bacini marittimi, il contributo degli interventi pianificati nell'ambito del programma di cooperazione a tali strategie, nel rispetto delle esigenze dell'area rientrante nell'ambito di applicazione del programma individuate dai pertinenti Stati membri e tenuto conto, se del caso, dei progetti di importanza strategica individuati in tali strategie. 4.   Il programma di cooperazione individua altresì: a) le disposizioni di attuazione che: i) identificano l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e, se del caso, l'autorità di audit; ii) identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo; iii) identificano l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit; iv) fissano la procedura di costituzione del segretariato congiunto; v) stabiliscono una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo; vi) stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione; b) l'organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti; c) le azioni adottate per coinvolgere i partner di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013 nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo di tali partner nella preparazione e nell'attuazione del programma di cooperazione, inclusa la loro partecipazione al comitato di sorveglianza. 5.   Il programma di cooperazione stabilisce inoltre quanto segue, tenuto conto del contenuto degli accordi di partenariato e del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri: a) il meccanismo per garantire un efficace coordinamento fra il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali, compresi il coordinamento e la possibile associazione con il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), l'ENI, il FES e l'IPA II, e la BEI, tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1303/2013, qualora gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipino a programmi di cooperazione che prevedono l'utilizzo degli stanziamenti del FESR per le regioni ultraperiferiche e delle risorse del FES, meccanismi di coordinamento al livello appropriato per agevolare un coordinamento efficace nell'utilizzo di tali stanziamenti e risorse; b) una sintesi della valutazione dell'onere amministrativo a carico dei beneficiari e, ove necessario, le azioni pianificate, accompagnate da un calendario indicativo al fine di ridurre tale onere amministrativo. 6.   Le informazioni richieste a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), paragrafo 2, primo comma, lettera b), punti da i) a vii), paragrafo 3 e paragrafo 5, lettera a), sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione di cui all', punto 3, lettere b), c) e d). Le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 2, primo comma, lettera e), e del paragrafo 5, lettera b), non devono essere incluse nei programmi di cooperazione di cui all', punto 3, lettere c) e d). 7.   Ogni programma di cooperazione comprende, ove opportuno e previa valutazione debitamente giustificata da parte degli Stati membri interessati della loro pertinenza al contenuto e agli obiettivi del programma, una descrizione: a) delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento, di capacità di reagire alle catastrofi, di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni; b) delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone con disabilità; c) il contributo del programma di cooperazione alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e operativo. Le lettere a) e b) del primo comma non si applicano ai programmi di cooperazione di cui all', punto 3, lettere b), c) e d). 8.   I programmi di cooperazione a norma dell', punto 3, lettere c) e d), definiscono il beneficiario o i beneficiari e possono specificare la procedura di assegnazione. 9.   Lo Stato membro partecipante e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri e, se del caso, i paesi o territori terzi partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione e, ove applicabile, che i paesi o territori terzi si impegnino a fornire un contributo finanziario. In deroga al primo comma, per i programmi di cooperazione che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, gli Stati membri interessati consultano tali paesi o territori terzi prima di presentare i programmi alla Commissione. In tal caso, gli accordi in merito al contenuto dei programmi di cooperazione e all'eventuale contributo dei paesi o territori terzi possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi o territori terzi o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale. 10.   Gli Stati membri e, una volta accettato l'invito a partecipare al programma di cooperazione, i paesi o territori terzi partecipanti redigono i programmi di cooperazione conformemente al modello adottato dalla Commissione. 11.   La Commissione adotta detto modello di cui al paragrafo 10 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. 12.   La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, comprese future modifiche, contemplati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, lettera b), punto vii), del paragrafo 2, lettera c), punto v), del paragrafo 2, lettera e), del paragrafo 4, lettera a), punto i), e lettera c) e dei paragrafi 5 e 7 del presente articolo, che restano di responsabilità degli Stati membri partecipanti. 13.   L'autorità di gestione notifica alla Commissione qualsiasi decisione che modifica gli elementi del programma di cooperazione non contemplata dalla decisione della Commissione di cui al paragrafo 12 entro un mese dalla data di detta decisione di modifica. Tale decisione di modifica indica la data della sua entrata in vigore, che non può essere anteriore alla data di adozione.
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