Art. 5

Possibilità di trasferimento

In vigore dal 17 dic 2013
Possibilità di trasferimento Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della sua dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), da una di tali componenti a un'altra.
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eli:reg:2013:1299:oj#art-5

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