Art. 5
Possibilità di trasferimento
In vigore dal 17 dic 2013
Possibilità di trasferimento
Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della sua dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), da una di tali componenti a un'altra.
Storico versioni
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