Art. 21
Designazione delle autorità
In vigore dal 17 dic 2013
Designazione delle autorità
1. Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione designano, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'autorità di gestione unica, e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, di tale regolamento, un'autorità di certificazione unica e, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica. L'autorità di gestione e l'autorità di audit hanno sede nello stesso Stato membro.
Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono assegnare all'autorità di gestione anche la responsabilità di esercitare le funzioni di autorità di certificazione. Tale assegnazione lascia impregiudicata la ripartizione delle responsabilità in materia di applicazione di rettifiche finanziarie fra gli Stati membri partecipanti prevista nel programma di cooperazione.
2. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, di norma, effettua i pagamenti al beneficiario capofila conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013, è effettuata dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità.
Storico versioni
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