Art. 22

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

In vigore dal 17 dic 2013
Gruppo europeo di cooperazione territoriale Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT al fine di affidargli la responsabilità della gestione di tale programma di cooperazione o di parte di esso e in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.
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