Art. 22
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
In vigore dal 17 dic 2013
Gruppo europeo di cooperazione territoriale
Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT al fine di affidargli la responsabilità della gestione di tale programma di cooperazione o di parte di esso e in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1299:oj#art-22