Art. 18

Norme in materia di ammissibilità delle spese

In vigore dal 17 dic 2013
Norme in materia di ammissibilità delle spese 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per stabilire norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione in relazione ai costi del personale, alle spese d'ufficio e amministrative, alle spese di viaggio e soggiorno, ai costi per consulenze e servizi esterni nonché alle spese per attrezzature. La Commissione dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio degli atti delegati adottati conformemente all' entro 22 avril 2014 2.   Fatte salve le norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dal presente regolamento o dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, lo Stato membro che partecipa al comitato di sorveglianza definisce norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma di cooperazione nel suo complesso. 3.   Per le questioni non disciplinate dalle norme in materia di ammissibilità stabilite dagli articoli da 65 a 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dal regolamento (UE) n. 1301/2013, dall'atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalle norme definite congiuntamente dagli Stati membri partecipanti a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero sulla base degli stessi, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro in cui sono sostenute le spese.
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