Art. 14

Relazioni di attuazione

In vigore dal 17 dic 2013
Relazioni di attuazione 1.   Entro il 31 maggio 2016 e, successivamente, entro la stessa data di ogni anno fino al 2023 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione di attuazione annuale a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La relazione di attuazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo compreso fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013. 2.   Per le relazioni presentate nel 2017 e nel 2019 la scadenza di cui al paragrafo 1 è il 30 giugno. 3.   Le relazioni di attuazione annuali forniscono informazioni in merito a: a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013; b) ove opportuno, i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione di grandi progetti e piani d'azione congiunti. 4.   Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 stabiliscono e valutano le informazioni richieste rispettivamente a norma dell'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, insieme alle seguenti informazioni: a) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni; b) i risultati delle attività di informazione e pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione; c) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma di cooperazione. Le relazioni di attuazione annuali presentate nel 2017 e nel 2019 possono, fermi restando contenuto e obiettivi di ogni programma di cooperazione, stabilire informazioni e valutare gli altri elementi indicati di seguito: a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, incluso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale guidato dalle comunità nell'ambito di applicazione del programma di cooperazione; b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari di amministrare e utilizzare il FESR; c) se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e a quelle relative ai bacini marittimi; d) le azioni specifiche intraprese per promuovere la parità tra uomini e donne nonché la non discriminazione, con particolare riferimento all'accessibilità per le persone con disabilità, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi di cooperazione e nelle operazioni; e) le azioni adottate per promuovere lo sviluppo sostenibile; f) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale. 5.   Le relazioni annuali e quelle finali di attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1299:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo