Art. 12
Selezione delle operazioni
In vigore dal 17 dic 2013
Selezione delle operazioni
1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate da un comitato di sorveglianza di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo che agisca sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni.
2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale coinvolgono beneficiari di almeno due paesi partecipanti, dei quali almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ne siano individuati ripercussioni e benefici a livello transfrontaliero o transnazionale.
Le operazioni nell'ambito della cooperazione interregionale di cui all', punto 3, lettere a) e b), comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, dei quali almeno due sono Stati membri.
Le condizioni stabilite dal primo comma non si applicano alle operazioni nell'ambito dei programmi transfrontalieri PEACE a sostegno della pace e della riconciliazione tra l'Irlanda del Nord e le contee limitrofe dell'Irlanda, come indicato all', paragrafo 2.
3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può essere l'unico beneficiario di un'operazione, a condizione che sia costituito da autorità o enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, in caso di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, e di almeno tre paesi partecipanti in caso di cooperazione interregionale.
Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere l'unico beneficiario di un'operazione anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.
4. I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare le operazioni. Inoltre, cooperano per dotare di organico sufficiente e/o per finanziare le operazioni.
Per quanto concerne le operazioni nel quadro di programmi posti in essere tra regioni ultraperiferiche e paesi o territori terzi, i beneficiari sono tenuti a cooperare soltanto nei due ambiti di cui al primo comma.
5. Per ciascuna operazione, l'autorità di gestione fornisce al beneficiario capofila o al beneficiario unico un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione, ivi inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione.
Storico versioni
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