Art. 13

Beneficiari

In vigore dal 17 dic 2013
Beneficiari 1.   Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione nell'ambito di un programma di cooperazione, uno di essi è designato da tutti i beneficiari come beneficiario capofila. 2.   Il beneficiario capofila: a) definisce con gli altri beneficiari un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, anche per quanto concerne le modalità di recupero degli importi indebitamente versati; b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione; c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondano alle attività concordate tra tutti i beneficiari, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell', paragrafo 5; d) assicura che le spese dichiarate dagli altri beneficiari siano state oggetto di verifica da parte di uno o più controllori, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione a norma dell', paragrafo 3. 3.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 2, lettera a), il beneficiario capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo dei fondi. Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri beneficiari. 4.   I beneficiari capofila hanno sede in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, gli Stati membri e i paesi o territori terzi partecipanti a un programma di cooperazione possono convenire che il beneficiario capofila stabilisca la propria sede in un paese o territorio terzo partecipante a tale programma di cooperazione, purché l'autorità di gestione abbia accertato che il beneficiario capofila è in grado di svolgere i compiti indicati ai paragrafi 2 e 3 e che sono soddisfatti i requisiti in materia di gestione, verifica e audit. 5.   I beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro partecipante al programma di cooperazione. Tuttavia, possono essere registrati in uno Stato membro non partecipante al programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all', paragrafo 3.
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