Art. 6

Disposizioni generali

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni generali 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all', l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'. 2.   Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'. 3.   Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli . 4.   Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell', paragrafo 2. 5.   In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'.
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