Art. 11
Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione
1. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell', paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell' della direttiva 2009/147/CE o dell' della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all' del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.
2. Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 'e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell', su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l', paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.
3. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell', paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.
4. In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesiche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.
6. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
Storico versioni
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